Il servizio consente ai cittadini maggiorenni, capaci di intendere e di volere, di presentare le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), documento con cui si esprimono le volontà relative alle cure mediche e trattamenti sanitari da ricevere o rifiutare in caso di incapacità futura. In sostanza si può dichiarare se accettare o rifiutare trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche (dopo aver acquisito informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte).
Le disposizioni anticipate di trattamento (Dat) sono previste dalla legge 22 dicembre 2017, numero 219, “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.
La redazione delle DAT può avvenire sotto forma di:
- atto pubblico
- scrittura privata autenticata
- scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del Comune di residenza, che provvede all'annotazione in un apposito registro.
Se le condizioni fisiche del paziente non consentono la redazione delle DAT secondo una delle forme previste, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano al disponente di comunicare.
Secondo le stesse forme previste, le DAT già redatte possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento. Le DAT possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico con l'assistenza di due testimoni.
Se esistono ragioni di emergenza e urgenza che impediscono di procedere alla revoca delle DAT con una delle forme previste.
La legge consente anche di nominare un fiduciario, cioè una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, che accetta l’incarico per iscritto allegando un documento di riconoscimento, egli rappresenta il disponente nei rapporti con i medici e con le strutture sanitarie.
Tutte le Dat depositate presso notai, Comuni, strutture sanitarie o consolati italiani all’estero, con il consenso dell’interessato, vengono trasmesse alla banca dati nazionale delle Dat istituita presso il Ministero della salute.
L’accesso alla banca dati è garantito al medico che ha in cura il paziente (quando questi non è in grado di autodeterminarsi), al disponente e all’eventuale fiduciario.
L’ufficio di Stato civile ha il compito di ricevere, registrare e conservare le Dat e, se autorizzato, trasmetterle alla banca dati nazionale. Gli operatori non partecipano alla stesura del documento e non forniscono informazioni sul suo contenuto.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero della Salute.