Comunicare l'ospitalità di stranieri

Servizio attivo

Chiunque dà alloggio o ospita uno straniero o apolide è tenuto a darne comunicazione scritta all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

A chi è rivolto

  • Il servizio è rivolto a coloro che ospitano, danno alloggio o godimento di beni immobili ad un cittadino straniero (extracomunitario) o apolide.

Descrizione

La comunicazione di ospitalità di cui all’art. 7 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, deve essere presentata per iscritto all’autorità locale di pubblica sicurezza competente entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità, dell’alloggio o della cessione del godimento dell’immobile.

L’obbligo riguarda chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio o ospiti un cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o un apolide, anche se parente o affine, nonché chi ceda allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, situati nel territorio dello Stato.

Il Testo unico sull’immigrazione si applica, salvo diversa previsione, ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi, e non si applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell’ordinamento comunitario.

La comunicazione deve contenere le generalità del dichiarante, le generalità della persona straniera o apolide ospitata o cessionaria, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione, l’esatta ubicazione dell’immobile e il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

Le modalità di presentazione possono variare in base all’autorità competente territorialmente: Questura, Commissariato di Pubblica Sicurezza o Comune nei casi previsti. Se la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente addetto, alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del dichiarante.
L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 del D.Lgs. 286/1998, attualmente da 500 a 3.500 euro.

La comunicazione ha finalità di pubblica sicurezza e tracciabilità dell’alloggio o dell’ospitalità, ma non sostituisce né attesta di per sé la regolarità del soggiorno, il permesso di soggiorno, la dichiarazione di presenza o altri adempimenti eventualmente richiesti dalla normativa vigente.

Come fare

  • Online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo protocollo@pec.comune.borore.nu.it;
  • Presso il Municipio: il richiedente può fare richiesta attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all' ufficio Via Roma n. 76 del Comune. In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente.

 

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta:
    • Documento di identità in corso di validità del richiedente
    • Modulo di richiesta debitamente compilato
  • Copia del documento d’identità o del passaporto del cittadino straniero ospitato    
  • Dati dell’alloggio (indirizzo, titolo di possesso o disponibilità)
  • Copia della documentazione comprovante la proprietà o il titolo di godimento dell'immobile (atto di proprietà, contratto di locazione, ecc).

 

Cosa si ottiene

  • Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di ospitalità

Tempi e scadenze

La dichiarazione va presentata entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità.
Il procedimento viene concluso al momento della presentazione della comunicazione di ospitalità, salva diversa comunicazionen degli uffici preposti.

Costi

  • Servizio gratuito

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Comunicare l'ospitalità di stranieri direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Ulteriori informazioni

  • La mancata comunicazione è soggetta a sanzione amministrativa
  • La comunicazione va presentata anche in caso di ospitalità temporanea, anche per una sola notte
  • Non sostituisce la dichiarazione di residenza che lo straniero deve eventualmente fare

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Polizia Locale

Telefono: +39 0785 790015
Argomenti:

Pagina aggiornata il 22/06/2026

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