La comunicazione di ospitalità di cui all’art. 7 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, deve essere presentata per iscritto all’autorità locale di pubblica sicurezza competente entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità, dell’alloggio o della cessione del godimento dell’immobile.
L’obbligo riguarda chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio o ospiti un cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o un apolide, anche se parente o affine, nonché chi ceda allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, situati nel territorio dello Stato.
Il Testo unico sull’immigrazione si applica, salvo diversa previsione, ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi, e non si applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell’ordinamento comunitario.
La comunicazione deve contenere le generalità del dichiarante, le generalità della persona straniera o apolide ospitata o cessionaria, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione, l’esatta ubicazione dell’immobile e il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
Le modalità di presentazione possono variare in base all’autorità competente territorialmente: Questura, Commissariato di Pubblica Sicurezza o Comune nei casi previsti. Se la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente addetto, alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del dichiarante.
L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 del D.Lgs. 286/1998, attualmente da 500 a 3.500 euro.
La comunicazione ha finalità di pubblica sicurezza e tracciabilità dell’alloggio o dell’ospitalità, ma non sostituisce né attesta di per sé la regolarità del soggiorno, il permesso di soggiorno, la dichiarazione di presenza o altri adempimenti eventualmente richiesti dalla normativa vigente.