Presentare la dichiarazione di nascita

Servizio attivo

La dichiarazione di nascita è obbligatoria e ha la funzione di iscrivere il neonato, la neonata nel registro di stato civile e nell’anagrafe della popolazione residente.

A chi è rivolto

Per i figli nati nel matrimonio:

  • da uno dei due genitori indistintamente
  • da un procuratore speciale nominato con scrittura privata non autenticata

Per i figli nati al di fuori del matrimonio:

  • da entrambi i genitori congiuntamente, se entrambi intendono riconoscere il figlio/la figlia;
  • dal solo genitore che intende effettuare il riconoscimento

Ogni donna ha il diritto di esprimere la propria volontà di non riconoscere il neonato ed ha diritto alla riservatezza sulla propria identità. In questo caso nessun atto dello Stato Civile riporterà le sue generalità.
 

Descrizione

La dichiarazione di nascita è la denuncia, obbligatoria per legge, della nascita di un nuovo nato all’ufficiale di stato civile per consentire che venga formato l’atto di nascita.

Nell’atto di nascita vengono scritti, oltre ai dati di chi fa la denuncia, il Comune, il luogo, la data e l’ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.
 

Come fare

Per richiedere il servizio è possibile procedere attraverso una delle seguenti modalità:

  • Online: tramite l’apposita procedura guidata, per accedere è necessario autenticarsi con SPID e CIE e cliccare sul pulsante “Accedi al servizio online”. La compilazione avviene interamente online, con possibilità di allegare la documentazione richiesta in formato digitale
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo protocollo@pec.comune.borore.nu.it
  • Presso gli sportelli comunali: la richiesta può essere presentata anche in formato cartaceo, recandosi presso la sede comunale in Via Roma n. 76, negli orari di apertura al pubblico

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta:
    • Documento di identità in corso di validità del richiedente
    • Modulo di richiesta debitamente compilato
  • Attestazione di nascita in originale
  • I genitori cittadini comunitari possono esibire la carta di identità italiana o quella rilasciata dal proprio Paese d’origine
  • I genitori cittadini stranieri non residenti in Italia devono esibire il passaporto
  • Se i genitori/ un genitore non conoscono/ conosce la lingua italiana, è necessaria la presenza di un interprete
     

Cosa si ottiene

La formazione dell’atto di nascita. L’iscrizione anagrafica del neonato viene automaticamente inviata all'Agenzia delle Entrate per la richiesta di emissione del codice fiscale, che verrà consegnato a domicilio. 

E' possibile richiedere subito anche uno stato di famiglia aggiornato.
 

Tempi e scadenze

La dichiarazione di nascita deve essere presentata:

  • entro 3 giorni dalla nascita, (non compreso il giorno di nascita ed escluso i festivi) presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita
  • entro 10 giorni dalla nascita, (non compreso il giorno di nascita ed escluso i festivi) presso l'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuta la nascita o il comune di residenza dei genitori

Tuttavia se il padre e la madre risiedono in Comuni diversi, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In entrambi i casi non è necessaria la presenza del nuovo nato.

Decorsi i 10 giorni previsti dalla Legge per rendere la dichiarazione di nascita l’ufficiale dello stato civile può ricevere una dichiarazione tardiva indicando espressamente nell’atto le ragioni del ritardo e trasmettendo una segnalazione di dichiarazione tardiva al Procuratore della Repubblica.
 

Costi

La registrazione di nascita è gratuita.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Presentare la dichiarazione di nascita direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Ulteriori informazioni

Diritto della madre di non essere nominata:

In ospedale ogni donna ha il diritto di esprimere la propria volontà di non riconoscere il neonato ed ha diritto alla riservatezza sulla propria identità. Nessun atto dello Stato Civile riporterà le sue generalità.

Cognome

  • Per i neonati figli di cittadini italiani: la sentenza n. 131/2022 della Corte Costituzionale, pubblicata nella G.U. del 01/06/2022, ha stabilito che “il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, nell’ordine da loro deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due”.Qualora manchi l’accordo sull'ordine, essi dovranno attivarsi per ottenere un intervento del giudice. L’ufficiale di stato civile non potrà formare l’atto di nascita fino a quando si ottenga la decisione del giudice. Se la dichiarazione di nascita sarà tardiva, si indicherà, quale motivazione del ritardo, la scelta del cognome da parte del giudice. Il figlio riconosciuto da un solo genitore acquisisce il cognome del genitore che lo riconosce.Dopo la chiusura dell'atto di nascita, ogni modifica del cognome rientra nella disciplina autorizzatoria.
  • Per i neonati di figli di cittadini entrambi stranieri: l’ufficiale dello Stato Civile deve applicare la Legge del Paese di cui il nato ha la cittadinanza.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Demografico – Anagrafe – Elettorale

Telefono: +39 0785 790010
Email: demografici@comune.borore.nu.it
PEC: demografici@pec.comune.borore.nu.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 22/06/2026

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