Quando si verifica un decesso, è obbligatorio presentare la dichiarazione entro 24 ore dalla morte all’ufficiale di Stato civile del Comune in cui si è verificato l’evento, affinché l’ufficiale di Stato civile possa redigere l’atto di morte inserendolo nell’apposito registro di Stato Civile.
Qualora il luogo del decesso non sia identificabile con certezza, l’atto di morte sarà redatto dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il cadavere è stato deposto.
L’atto di morte contiene le generalità del defunto: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e, nel caso, nome e cognome del coniuge.Autorizzazione alla sepoltura.
Al termine del procedimento, l’ufficiale di stato civile rilascia l’autorizzazione alla sepoltura o alla cremazione.
Il seppellimento può avvenire dopo 24 ore dal decesso, salvo diversa disposizione dell’autorità giudiziaria o del medico legale.